Art. 6 
 
                       Stesura del masterplan 
 
    1. Tutte  le  informazioni  raccolte  in  base  alle  indicazioni
fornite in precedenza, nonche' i dimensionamenti definiti in sede  di
progettazione della rete d'accesso  devono  essere  riportati  in  un
unico elaborato, al  fine  di  rappresentare  in  maniera  chiara  il
risultato finale, ovvero la rete completa. 
    2. Oltre ad essere  rappresentati  sotto  forma  di  planimetria,
questi dati devono essere resi disponibili anche in formato  digitale
(formato  CAD),  in  modo  da  poter  essere  inseriti  nel   sistema
informativo territoriale (GIS). 
    3. In base all'art.  2,  comma  3,  della  legge  provinciale  19
gennaio 2012, n. 2,  una  volta  approvati,  i  piani  devono  essere
trasmessi alla Giunta  provinciale,  la  quale  elaborera'  il  piano
generale, ovvero il masterplan. Per tale motivo i piani devono essere
elaborati  in   formato   CAD,   con   i   dati   di   localizzazione
georeferenziati nel sistema di coordinate UTM WGS84-ETRS89. 
    4. La parte grafica deve essere  accompagnata  da  una  relazione
tecnica e da eventuali altri  elaborati  (documentazione  fotografica
ecc.) utili ad esplicitare in maniera chiara e  dettagliata  tutti  i
passi fatti per giungere alla redazione del piano stesso, nonche'  la
parte finale di descrizione del piano stesso. 
    5. Le  varie  fasi  di  realizzazione  del  piano  devono  essere
riassunte in un apposito cronoprogramma. 
    6. Ai sensi della legge provinciale 19 gennaio  2012,  n.  2,  e'
necessario predisporre una stima di massima dei  costi  da  sostenere
per realizzare la rete d'accesso. 
    7.  Gli  elaborati  predisposti  dai   singoli   comuni   vengono
pubblicati in un sistema web che viene  messo  a  disposizione  dalla
Provincia ai Comuni secondo le seguenti modalita': 
      a)  accesso  al  sistema  tramite  login,   che   permette   di
visualizzare solamente il territorio comunale di propria competenza; 
      b) inserimento  dei  dati  grafici  e  delle  informazioni  GIS
secondo le maschere proposte dal sistema; 
      c) pubblicazione «in provvisorio» dei dati inseriti riguardanti
il masterplan; 
      d)  avviso  della  pubblicazione  del  masterplan   ai   comuni
limitrofi, agli enti ed alle societa' operanti  sul  territorio,  con
l'invito a presentare le proprie osservazioni entro i quindici giorni
successivi alla pubblicazione; 
      e) recepimento da parte del comune delle eventuali osservazioni
o proposte formulate dalle parti interessate e predisposizione  delle
necessarie modifiche; 
      f) verifica da parte dell'Ufficio provinciale Infrastrutture ed
opere ambientali dei dati  inseriti  e  conseguente  validazione  del
masterplan,  che  cosi'   viene   pubblicato   nella   sua   versione
«definitiva». 
    8. Qualora, nel corso del tempo, un comune abbia la necessita' di
apportare delle modifiche al proprio piano, la procedura  da  seguire
e' sostanzialmente simile a quella della prima pubblicazione; in  tal
caso verra' evidenziato come provvisorio, in attesa  di  validazione,
solamente il nuovo inserimento. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
 
      Bolzano, 22 ottobre 2012 
 
                             DURNWALDER