Allegato 
 
    Regolamento per la concessione del contributo straordinario  alle
associazioni di volontariato che svolgono attivita' di  trasporto  di
malati, anziani e disabili previsto dall'articolo 9, comma 11,  della
legge regionale 25 luglio  2012,  n.  14  (Assestamento  di  bilancio
2012). 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 9,  comma
11, della legge regionale 25 luglio 2012,  n.  14  (Assestamento  del
bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2012-2014  ai
sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)  disciplina  le
modalita'  di  presentazione  delle  domande  e  di   concessione   e
rendicontazione del contributo  straordinario  alle  associazioni  di
volontariato che svolgono attivita' di trasporto di malati, anziani e
disabili al fine di favorire la loro mobilita',  migliorare  la  loro
autonomia, la vita di relazione e garantire l'integrazione sociale. 
 
                               Art. 2. 
           Soggetti beneficiari del contributo e requisiti 
 
    1. Beneficiarie del contributo sono le associazioni che  svolgono
attivita' di volontariato ai sensi dell'articolo  2  della  legge  11
agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato)  in  possesso  di
tutti i seguenti requisiti: 
      a) essere iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6
della legge  regionale  20  febbraio  1995,  n.  12  (Disciplina  dei
rapporti  tra  le  istituzioni  pubbliche  e  le  organizzazioni   di
volontariato); 
      b) essere sottoposte alla disciplina tributaria prevista per le
Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus); 
      c) avere sede nel territorio regionale; 
      d)  aver  utilizzato  nel  corso   dell'anno   2011,   per   il
rifornimento dei mezzi intestati  all'associazione,  l'identificativo
per l'acquisto di carburante per autotrazione di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera c) della legge  regionale  11  agosto  2010,  n.  14
(Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti  per  autotrazione
ai privati cittadini residenti in Regione  e  di  promozione  per  la
mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo). 
 
                               Art. 3. 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. Per l'ottenimento del contributo gli  interessati  presentano,
entro  quindici  giorni   dall'entrata   in   vigore   del   presente
regolamento, domanda alla  Direzione  centrale  Salute,  integrazione
sociosanitaria e politiche sociali utilizzando il modello allegato A)
al presente regolamento. 
    2. La domanda contiene l'elenco delle spese  ammissibili  di  cui
all'articolo 4. che si prevedono di sostenere entro  il  31  dicembre
2012 per l'attivita' di trasporto di malati, anziani e disabili. 
    3. Le domande sono inviate tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  oppure  consegnate  a  mano.  In  caso  di   invio   con
raccomandata fa fede la data del timbro postale di accettazione e  si
considerano presentate nei  termini  le  domande  pervenute  entro  i
quindici giorni successivi  alla  scadenza  del  termine.  Qualora  i
termini coincidano con una giornata festiva, gli stessi si  intendono
prorogati al primo giorno successivo  non  festivo.  Le  domande  che
pervengono oltre i  termini  vengono  archiviate;  dell'archiviazione
viene data comunicazione al soggetto richiedente. 
 
                               Art. 4. 
               Determinazione della spesa ammissibile 
 
    1. Le spese ammissibili a contributo sono  esclusivamente  quelle
sostenute per svolgere l'attivita' di trasporto di malati, anziani  e
disabili con veicoli intestati all'associazione e sono le seguenti: 
      a) spese per l'acquisto di carburante per autotrazione; 
      b) spese  per  l'effettuazione  di  controlli  di  manutenzione
ordinaria  e  per  la  sostituzione   dei   materiali   usurabili   e
consumabili, in misura  massima  pari  a  0,50  euro  per  chilometro
percorso; 
      c) spese per la pulizia e l'igienizzazione, in  misura  massima
pari a 0,50 euro per chilometro percorso. 
    2. Non sono in ogni caso ammissibili: 
      a)  spese  varie,  quali  quelle   prive   di   una   specifica
destinazione; 
      b) spese di rappresentanza; 
      c) spese per oneri finanziari; 
      d) spese per l'acquisto di veicoli; 
      e) imposte, tasse e sanzioni. 
 
                               Art. 5. 
                      Ammontare del contributo 
 
    1. Le risorse disponibili  sono  ripartite  fra  le  associazioni
ammesse a contributo in modo proporzionale  alla  spesa  riconosciuta
ammissibile, fino a concorrenza della stessa. 
 
                               Art. 6. 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1. Le associazioni beneficiarie del contributo devono  tenere  un
registro sul quale vengono annotati, per ogni  trasporto  di  persone
malate, anziane e disabili effettuato, il  nominativo  delle  persone
trasportate, il tragitto e i chilometri percorsi. 
 
                               Art. 7. 
                        Cumulo di contributi 
 
    1. Il contributo e' cumulabile con contributi previsti  da  altre
normative per la  medesima  finalita',  salvo  non  sia  diversamente
stabilito dalle norme che li disciplinano. 
 
                               Art. 8. 
        Modalita' di concessione ed erogazione del contributo 
 
    1. Il contributo e' concesso ed  erogato  in  via  anticipata  in
un'unica soluzione. 
 
                               Art. 9. 
                           Rendicontazione 
 
    1.   La   rendicontazione   avviene   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo  2000,  n.  7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto  di  accesso)  entro  i  termini  stabiliti  nel  decreto  di
concessione del contributo. 
    2. Alla documentazione  presentata  a  titolo  di  rendiconto  e'
allegata una  relazione  descrittiva  delle  attivita'  di  trasporto
svolte con il sostegno del contributo concesso. 
    3. In sede di rendicontazione il soggetto  beneficiario  presenta
una dichiarazione attestante l'entita' e la provenienza  degli  altri
contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la  medesima
finalita'. Qualora la somma di tali contributi superi l'ammontare dei
costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, il contributo
e' conseguentemente rideterminato. 
 
                              Art. 10. 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 44  della  legge  regionale  7/2000  la
Direzione puo' effettuare presso i soggetti beneficiari  ispezioni  e
controlli, anche a campione, in  relazione  ai  contributi  concessi,
anche allo scopo di verificare la veridicita' delle  dichiarazioni  e
delle informazioni rilasciate. 
    2. La Direzione provvede a effettuare  la  verifica  contabile  a
campione prevista dall'articolo 43 della legge  regionale  7/2000  su
almeno  il  dieci  per  cento  della  documentazione   presentata   a
rendiconto. 
 
                              Art. 11. 
                       Modifiche all'allegato 
 
    1.  Eventuali  modifiche  ed  integrazioni  all'allegato  A)   al
presente  regolamento  sono  disposte  con  decreto   del   Direttore
competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                              Art. 12. 
                               Rinvii 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applica la legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 13. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis).