Allegato Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attivita' di trasporto di malati, anziani e disabili previsto dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento di bilancio 2012). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) disciplina le modalita' di presentazione delle domande e di concessione e rendicontazione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attivita' di trasporto di malati, anziani e disabili al fine di favorire la loro mobilita', migliorare la loro autonomia, la vita di relazione e garantire l'integrazione sociale. Art. 2. Soggetti beneficiari del contributo e requisiti 1. Beneficiarie del contributo sono le associazioni che svolgono attivita' di volontariato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato); b) essere sottoposte alla disciplina tributaria prevista per le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus); c) avere sede nel territorio regionale; d) aver utilizzato nel corso dell'anno 2011, per il rifornimento dei mezzi intestati all'associazione, l'identificativo per l'acquisto di carburante per autotrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo). Art. 3. Presentazione della domanda 1. Per l'ottenimento del contributo gli interessati presentano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda alla Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali utilizzando il modello allegato A) al presente regolamento. 2. La domanda contiene l'elenco delle spese ammissibili di cui all'articolo 4. che si prevedono di sostenere entro il 31 dicembre 2012 per l'attivita' di trasporto di malati, anziani e disabili. 3. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio con raccomandata fa fede la data del timbro postale di accettazione e si considerano presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora i termini coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo. Le domande che pervengono oltre i termini vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente. Art. 4. Determinazione della spesa ammissibile 1. Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle sostenute per svolgere l'attivita' di trasporto di malati, anziani e disabili con veicoli intestati all'associazione e sono le seguenti: a) spese per l'acquisto di carburante per autotrazione; b) spese per l'effettuazione di controlli di manutenzione ordinaria e per la sostituzione dei materiali usurabili e consumabili, in misura massima pari a 0,50 euro per chilometro percorso; c) spese per la pulizia e l'igienizzazione, in misura massima pari a 0,50 euro per chilometro percorso. 2. Non sono in ogni caso ammissibili: a) spese varie, quali quelle prive di una specifica destinazione; b) spese di rappresentanza; c) spese per oneri finanziari; d) spese per l'acquisto di veicoli; e) imposte, tasse e sanzioni. Art. 5. Ammontare del contributo 1. Le risorse disponibili sono ripartite fra le associazioni ammesse a contributo in modo proporzionale alla spesa riconosciuta ammissibile, fino a concorrenza della stessa. Art. 6. Obblighi dei beneficiari 1. Le associazioni beneficiarie del contributo devono tenere un registro sul quale vengono annotati, per ogni trasporto di persone malate, anziane e disabili effettuato, il nominativo delle persone trasportate, il tragitto e i chilometri percorsi. Art. 7. Cumulo di contributi 1. Il contributo e' cumulabile con contributi previsti da altre normative per la medesima finalita', salvo non sia diversamente stabilito dalle norme che li disciplinano. Art. 8. Modalita' di concessione ed erogazione del contributo 1. Il contributo e' concesso ed erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Art. 9. Rendicontazione 1. La rendicontazione avviene secondo quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro i termini stabiliti nel decreto di concessione del contributo. 2. Alla documentazione presentata a titolo di rendiconto e' allegata una relazione descrittiva delle attivita' di trasporto svolte con il sostegno del contributo concesso. 3. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entita' e la provenienza degli altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la medesima finalita'. Qualora la somma di tali contributi superi l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, il contributo e' conseguentemente rideterminato. Art. 10. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 la Direzione puo' effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi, anche allo scopo di verificare la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rilasciate. 2. La Direzione provvede a effettuare la verifica contabile a campione prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 su almeno il dieci per cento della documentazione presentata a rendiconto. Art. 11. Modifiche all'allegato 1. Eventuali modifiche ed integrazioni all'allegato A) al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 12. Rinvii 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).