(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che il comma 69, dell'art. 7, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, prevede la concessione da parte dell'amministrazione regionale, di un contributo a favore dei consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali e turistiche (CON.GA.FI.) del Friuli-Venezia Giulia per l'attivazione mediante convenzioni con istituti bancari e di credito operanti in regione, di interventi diretti ad attivare prestiti partecipativi per capitalizzare o ricapitalizzare l'azienda, equilibrando o migliorando la situazione finanziaria delle imprese commerciali, turistiche e di servizio nei limiti degli interventi "de minimis"; Considerato che il comma 70 dello stesso art. 7 della citata legge regionale n. 4/2001 prevede che la giunta regionale determina le modalita' di effettuazione degli interventi che, nel caso di specie, devono assumere - in forza di quanto disposto dall'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - la forma del regolamento; Visto il regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali turistiche e di servizio (art. 7, commi 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001. n. 4) predisposto dalla direzione regionale del commercio e del turismo; Considerato che i contenuti di detto regolamento corrispondono alle finalita' della legge, nell'ambito di una specifica competenza attribuita ai CON.GA.FI. in forza del piu' generale principio del decentramento delle funzioni contenuto nella legge n. 241/1990 e, piu' in generale, nella c.d. "riforma Bassanini"; Rilevato che gli interventi, disciplinati dal regolamento sopra ricordato, rientrano nei limiti "de minimis"; Ritenuto legittimo ed opportuno procedere all'approvazione del regolamento medesimo, anche al fine di mettere a disposizione degli operatori del terziario uno strumento fortemente innovativo e potenzialmente utile al rafforzamento delle strutture aziendali; Richiamati: l'art. 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4; l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2330 del 13 luglio 2001; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Decreta: E' approvato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 70, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il "Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio (art. 7, comma 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, li' 26 luglio 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 12 settembre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 367. Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio (art. 7, commi 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4). Art. 1. Finalita' dell'intervento regionale 1. L'amministrazione regionale eroga ai consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali e turistiche (CON.GA.FI.) di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, contributi da impiegare ed utilizzare al fine di consentire l'abbattimento dei tassi di interesse attraverso lo strumento del prestito partecipativo. 2. I CON.GA.FI. mettono a disposizione degli Istituti bancari e creditizi che si convenzionano con gli stessi, mezzi finanziari al fine di attivare finanziamenti agevolati al comparto turistico, commerciale e di servizi.