(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 40 del 3 ottobre 2001)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Premesso  che  il  comma  69,  dell'art. 7, della legge regionale
26 febbraio   2001,   n.   4,   prevede   la   concessione  da  parte
dell'amministrazione   regionale,  di  un  contributo  a  favore  dei
consorzi  garanzia  fidi  tra  le  imprese  commerciali  e turistiche
(CON.GA.FI.)  del  Friuli-Venezia  Giulia  per l'attivazione mediante
convenzioni con istituti bancari e di credito operanti in regione, di
interventi   diretti   ad   attivare   prestiti   partecipativi   per
capitalizzare o ricapitalizzare l'azienda, equilibrando o migliorando
la  situazione finanziaria delle imprese commerciali, turistiche e di
servizio nei limiti degli interventi "de minimis";
    Considerato  che  il  comma  70  dello stesso art. 7 della citata
legge  regionale  n. 4/2001 prevede che la giunta regionale determina
le  modalita'  di  effettuazione  degli  interventi  che, nel caso di
specie,  devono  assumere  - in forza di quanto disposto dall'art. 30
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - la forma del regolamento;
    Visto  il regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi
a  favore delle imprese commerciali turistiche e di servizio (art. 7,
commi  69  e  seguenti  della legge regionale 26 febbraio 2001. n. 4)
predisposto dalla direzione regionale del commercio e del turismo;
    Considerato  che  i  contenuti di detto regolamento corrispondono
alle  finalita'  della legge, nell'ambito di una specifica competenza
attribuita  ai  CON.GA.FI.  in  forza del piu' generale principio del
decentramento  delle  funzioni  contenuto  nella legge n. 241/1990 e,
piu' in generale, nella c.d. "riforma Bassanini";
    Rilevato  che  gli interventi, disciplinati dal regolamento sopra
ricordato, rientrano nei limiti "de minimis";
    Ritenuto  legittimo  ed  opportuno procedere all'approvazione del
regolamento  medesimo,  anche al fine di mettere a disposizione degli
operatori   del  terziario  uno  strumento  fortemente  innovativo  e
potenzialmente utile al rafforzamento delle strutture aziendali;
    Richiamati:
      l'art.   7,   commi   69  e  seguenti,  della  legge  regionale
26 febbraio 2001, n. 4;
      l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 2330 del 13
luglio 2001;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
Decreta:     E' approvato, in attuazione di quanto previsto dall'art.
7,  comma  70,  della  legge  regionale  26 febbraio  2001,  n. 4, il
"Regolamento  per  l'attuazione  dei  prestiti partecipativi a favore
delle imprese commerciali, turistiche e di servizio (art. 7, comma 69
e  seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4)", nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, li' 26 luglio 2001

                                TONDO

    Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 12 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 367.

Regolamento  per  l'attuazione  dei  prestiti  partecipativi a favore
delle imprese commerciali, turistiche e di servizio (art. 7, commi 69
      e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4).
                               Art. 1.
                 Finalita' dell'intervento regionale

    1.  L'amministrazione  regionale  eroga ai consorzi garanzia fidi
tra  le  imprese  commerciali  e  turistiche (CON.GA.FI.) di Gorizia,
Pordenone,  Trieste e Udine, contributi da impiegare ed utilizzare al
fine  di  consentire l'abbattimento dei tassi di interesse attraverso
lo strumento del prestito partecipativo.
    2.  I  CON.GA.FI. mettono a disposizione degli Istituti bancari e
creditizi  che  si  convenzionano con gli stessi, mezzi finanziari al
fine  di  attivare  finanziamenti  agevolati  al  comparto turistico,
commerciale e di servizi.