Art. 10.
           Rapporti con il sistema bancario convenzionato

    1.  I CON.GA.FI. gestiscono il rapporto con il sistema bancario e
devono  stipulare  con  le  istituzioni  bancarie e creditizie che ne
fanno  richiesta,  apposita  convenzione,  al fine di consentire alle
stesse,  con  assunzione  del rischio a loro carico, l'erogazione dei
finanziamenti alle imprese previste dal presente regolamento.
    2.  L'Istituto  bancario  o creditizio convenzionato si impegna a
segnalare   l'estinzione   del   prestito  partecipativo  al  momento
dell'avvenuto  pagamento  dell'ultima  rata  da  parte  del  soggetto
beneficiario,  alle  condizioni  e all' applicazione del contratto di
finanziamento.
    3. L'istituto bancario o creditizio segnala al CON.GA.FI.:
      a) il pagamento delle rate relative al prestito partecipativo;
      b) i    casi    di   restituzione   anticipata   del   prestito
partecipativo;
      c) i  casi  di  procedure  concorsuali,  con  esclusione  della
liquidazione volontaria;
      d) le  variazioni societarie e le altre variazioni soggettive o
oggettive  di qualsiasi natura, purche' rilevanti per l'operazione di
finanziamento del soggetto beneficiario.