Art. 10. Rapporti con il sistema bancario convenzionato 1. I CON.GA.FI. gestiscono il rapporto con il sistema bancario e devono stipulare con le istituzioni bancarie e creditizie che ne fanno richiesta, apposita convenzione, al fine di consentire alle stesse, con assunzione del rischio a loro carico, l'erogazione dei finanziamenti alle imprese previste dal presente regolamento. 2. L'Istituto bancario o creditizio convenzionato si impegna a segnalare l'estinzione del prestito partecipativo al momento dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata da parte del soggetto beneficiario, alle condizioni e all' applicazione del contratto di finanziamento. 3. L'istituto bancario o creditizio segnala al CON.GA.FI.: a) il pagamento delle rate relative al prestito partecipativo; b) i casi di restituzione anticipata del prestito partecipativo; c) i casi di procedure concorsuali, con esclusione della liquidazione volontaria; d) le variazioni societarie e le altre variazioni soggettive o oggettive di qualsiasi natura, purche' rilevanti per l'operazione di finanziamento del soggetto beneficiario.