Art. 12. Ripartizione dei fondi tra i CON.GA.FI. 1. La ripartizione dei fondi stanziati dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a favore dei CON.GA.FI. provinciali avviene in maniera paritaria. 2. La ripartizione di cui al comma 1 puo' essere soggette a revisione, prendendo come primo parametro di riferimento il numero delle imprese iscritte al registro delle imprese al 31 dicembre di ogni anno.