Art. 12.
               Ripartizione dei fondi tra i CON.GA.FI.

    1.  La  ripartizione  dei  fondi stanziati dalla regione autonoma
Friuli-Venezia  Giulia a favore dei CON.GA.FI. provinciali avviene in
maniera paritaria.
    2.  La  ripartizione  di  cui  al  comma 1 puo' essere soggette a
revisione,  prendendo  come  primo parametro di riferimento il numero
delle  imprese  iscritte  al registro delle imprese al 31 dicembre di
ogni anno.