Art. 13. Controlli e accertamenti 1. La documentazione relativa alle delibere. del CON.GA.FI. e dell'Istituto bancario o di credito convenzionato, devono essere inviate in copia, alla direzione regionale del commercio e del turismo. Le delibere, in originale, con tutta la documentazione richiesta per l'approvazione della domanda di concessione del prestito partecipativo, devono essere conservate presso i competenti organi deliberanti. 2. La direzione regionale del commercio e del turismo si riserva la facolta' di effettuare, presso i CON.GA.FI. e gli Istituti bancari o di credito convenzionati, o presso le imprese beneficiarie del finanziamento, accertamenti a campione, ispezioni, verifiche, inerenti le condizioni e gli adempimenti relativi agli interventi finanziati, con un limite minimo annuale del 10%.