Art. 13.
                      Controlli e accertamenti

    1.  La  documentazione  relativa  alle delibere. del CON.GA.FI. e
dell'Istituto  bancario  o  di  credito  convenzionato, devono essere
inviate  in  copia,  alla  direzione  regionale  del  commercio e del
turismo.  Le  delibere,  in  originale,  con  tutta la documentazione
richiesta   per  l'approvazione  della  domanda  di  concessione  del
prestito  partecipativo, devono essere conservate presso i competenti
organi deliberanti.
    2.  La direzione regionale del commercio e del turismo si riserva
la facolta' di effettuare, presso i CON.GA.FI. e gli Istituti bancari
o  di  credito  convenzionati,  o  presso le imprese beneficiarie del
finanziamento,   accertamenti   a   campione,  ispezioni,  verifiche,
inerenti  le  condizioni  e  gli adempimenti relativi agli interventi
finanziati, con un limite minimo annuale del 10%.