Art. 2. Forme dell'intervento agevolativo 1. I CON.GA.FI., a seguito dell'intervento da parte dell'amministrazione regionale, mettono a disposizione degli istituti bancari e creditizi convenzionati, disponibilita' finanziarie nella forma di un abbattimento degli interessi pari al massimo a 4 punti percentuali, al fine di consentire alle istituzioni bancarie di erogare il finanziamento del prestito partecipativo a tasso ridotto. 2. L'abbattimento in conto interessi del tasso del prestito partecipativo non puo' in ogni caso essere inferiore allo 0,1%, anche nel caso di una diminuzione dei tassi d'interesse a livello europeo. Il tasso di interesse e' pari all'Euribor a tre mesi, piu' lo spread bancario, meno il 4% di abbattimento massimo.