Art. 2.
                  Forme dell'intervento agevolativo

    1.   I   CON.GA.FI.,   a   seguito   dell'intervento   da   parte
dell'amministrazione regionale, mettono a disposizione degli istituti
bancari  e  creditizi convenzionati, disponibilita' finanziarie nella
forma  di  un  abbattimento degli interessi pari al massimo a 4 punti
percentuali,  al  fine  di  consentire  alle  istituzioni bancarie di
erogare il finanziamento del prestito partecipativo a tasso ridotto.
    2.  L'abbattimento  in  conto  interessi  del  tasso del prestito
partecipativo non puo' in ogni caso essere inferiore allo 0,1%, anche
nel  caso di una diminuzione dei tassi d'interesse a livello europeo.
Il  tasso di interesse e' pari all'Euribor a tre mesi, piu' lo spread
bancario, meno il 4% di abbattimento massimo.