Art. 3. Beneficiari dei finanziamenti 1. Possono essere soggetti beneficiari del prestito partecipativo tutte le piccole e medie imprese che esercitano l'attivita' nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, iscritte presso i Registri delle imprese delle C.C.I.A.A. 2. Sono altresi' finanziabili anche le imprese che gestiscono le attivita' di servizio a supporto del turismo, del commercio e del tempo libero. 3. I soggetti beneficiari devono essere costituiti in forma di societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' in accomandita semplice. 4. Le societa' in accomandita semplice possono richiedere il finanziamento nella forma del prestito partecipativo in caso di utilizzo del finanziamento per l'intera durata, e con la possibilita' di recedere, solo previa restituzione degli interessi ricevuti in relazione all'abbattimento in conto interessi. 5. L'impresa richiedente puo' beneficiare del prestito partecipativo una sola volta nel corso di tre anni, entro il limite massimo di lire 500 milioni. 6. Nell'ipotesi in cui un'impresa richieda, dopo tre anni, un nuovo finanziamento, l'erogazione puo' avvenire soltanto nel limite della differenza tra l'importo richiesto e la quota di capitale gia' versata.