Art. 3.
                    Beneficiari dei finanziamenti

    1. Possono essere soggetti beneficiari del prestito partecipativo
tutte  le  piccole  e  medie  imprese  che esercitano l'attivita' nei
settori  del  turismo, del commercio e dei servizi, iscritte presso i
Registri delle imprese delle C.C.I.A.A.
     2. Sono altresi' finanziabili anche le imprese che gestiscono le
attivita'  di  servizio  a  supporto del turismo, del commercio e del
tempo libero.
    3.  I  soggetti  beneficiari devono essere costituiti in forma di
societa'  per  azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a
responsabilita' limitata, societa' in accomandita semplice.
    4.  Le  societa'  in  accomandita  semplice possono richiedere il
finanziamento  nella  forma  del  prestito  partecipativo  in caso di
utilizzo del finanziamento per l'intera durata, e con la possibilita'
di  recedere,  solo  previa  restituzione degli interessi ricevuti in
relazione all'abbattimento in conto interessi.
    5.   L'impresa   richiedente   puo'   beneficiare   del  prestito
partecipativo  una  sola volta nel corso di tre anni, entro il limite
massimo di lire 500 milioni.
    6.  Nell'ipotesi  in  cui  un'impresa richieda, dopo tre anni, un
nuovo  finanziamento,  l'erogazione puo' avvenire soltanto nel limite
della  differenza tra l'importo richiesto e la quota di capitale gia'
versata.