Art. 6. Limiti degli interventi 1. I finanziamenti a tasso agevolato attivati in forza di quanto previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento devono essere attivati nel rispetto dei limiti d'aiuto previsti dal regime "de minimis", in applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.