Art. 6.
                       Limiti degli interventi

    1.  I finanziamenti a tasso agevolato attivati in forza di quanto
previsto  dalla  legge  regionale  e  dal presente regolamento devono
essere  attivati  nel rispetto dei limiti d'aiuto previsti dal regime
"de  minimis",  in applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 della
commissione del 12 gennaio 2001.