Art. 7.
               Procedura di utilizzo del finanziamento

    1.  I  CON.GA.FI.  deliberano  le  modalita' di funzionamento dei
rapporti  con  gli  istituti  bancari o creditizi attraverso apposite
convenzioni.
    2.  I  CON.GA.FI.  possono  nominare  o  utilizzare  un  comitato
composto  da  tre o cinque membri, o utilizzare il comitato esecutivo
gia'  attualmente operativo per l'attivita' istituzionale, al fine di
deliberare   in   merito   alla   domanda   di  accesso  al  prestito
partecipativo.
    3.  I  CON.GA.FI.  possono  istituire  comitati  a  livello inter
provinciale,  composti  da uno a tre membri per ciascun CON.GA.FI. al
fine  di  deliberare  congiuntamente  o  monitorare  lo strumento del
prestito  partecipativo  e  predisporre le proposte di modifica dello
stesso.
    4.  Il  comitato  del  CON.GA.FI.  di  cui al comma 2 delibera, a
maggioranza,  l'approvazione della domanda del soggetto richiedente e
invia  la delibera e la documentazione raccolta all'istituto bancario
per l'erogazione del finanziamento.
    5.  Se  la  domanda  del  soggetto  richiedente viene accolta dal
CON.GA.FI.,  tale  soggetto  puo'  ottenere  l'abbattimento  in conto
interessi;  se  la domanda non viene accolta, il soggetto richiedente
puo'  ripresentarla  con  una  integrazione di documentazione diretta
alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
per l'accesso al prestito partecipativo.
    6.  Il  comitato del CON.GA.FI. si riunisce di regola ogni trenta
giorni,  o  almeno  ogni  sessanta  giorni, in relazione alle domande
pervenute e da istruire.
    7.  Il  comitato  del  CON.GA.FI.  puo'  prevedere la presenza di
membri   esterni   di   consulenza  nella  gestione  dello  strumento
finanziario del prestito partecipativo.
    8.  Il  comitato CON.GA.FI. deve entro la scadenza del 31 ottobre
di  ogni anno impegnare tutti i fondi di propria competenza. Nel caso
in  cui  i comitati CON.GA.FI. non impegnino le somme a disposizione,
tali  importi  vengono  restituiti  all'amministrazione  regionale ed
erogati  in  favore  degli  altri  CON.GA.FI.,  in  proporzione  alle
percentuali   di   divisione   riportate  all'art.  12  del  presente
regolamento.
    9.  Il  CON.GA.FI.,  una  volta ricevuto l'assenso da parte della
banca  convenzionata,  eroga  l'importo  relativo all'abbattimento in
conto interessi all'istituto bancario stesso.