Art. 7. Procedura di utilizzo del finanziamento 1. I CON.GA.FI. deliberano le modalita' di funzionamento dei rapporti con gli istituti bancari o creditizi attraverso apposite convenzioni. 2. I CON.GA.FI. possono nominare o utilizzare un comitato composto da tre o cinque membri, o utilizzare il comitato esecutivo gia' attualmente operativo per l'attivita' istituzionale, al fine di deliberare in merito alla domanda di accesso al prestito partecipativo. 3. I CON.GA.FI. possono istituire comitati a livello inter provinciale, composti da uno a tre membri per ciascun CON.GA.FI. al fine di deliberare congiuntamente o monitorare lo strumento del prestito partecipativo e predisporre le proposte di modifica dello stesso. 4. Il comitato del CON.GA.FI. di cui al comma 2 delibera, a maggioranza, l'approvazione della domanda del soggetto richiedente e invia la delibera e la documentazione raccolta all'istituto bancario per l'erogazione del finanziamento. 5. Se la domanda del soggetto richiedente viene accolta dal CON.GA.FI., tale soggetto puo' ottenere l'abbattimento in conto interessi; se la domanda non viene accolta, il soggetto richiedente puo' ripresentarla con una integrazione di documentazione diretta alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al prestito partecipativo. 6. Il comitato del CON.GA.FI. si riunisce di regola ogni trenta giorni, o almeno ogni sessanta giorni, in relazione alle domande pervenute e da istruire. 7. Il comitato del CON.GA.FI. puo' prevedere la presenza di membri esterni di consulenza nella gestione dello strumento finanziario del prestito partecipativo. 8. Il comitato CON.GA.FI. deve entro la scadenza del 31 ottobre di ogni anno impegnare tutti i fondi di propria competenza. Nel caso in cui i comitati CON.GA.FI. non impegnino le somme a disposizione, tali importi vengono restituiti all'amministrazione regionale ed erogati in favore degli altri CON.GA.FI., in proporzione alle percentuali di divisione riportate all'art. 12 del presente regolamento. 9. Il CON.GA.FI., una volta ricevuto l'assenso da parte della banca convenzionata, eroga l'importo relativo all'abbattimento in conto interessi all'istituto bancario stesso.