Art. 9. Procedure, verifiche e rendicontazione 1. Al fine di consentire la verifica dell'andamento dei flussi di credito agevolato attivati e di rendicontare lo stesso, il CON.GA.FI., con periodicita' semestrale, alle date del 30 giugno e 31 dicembre, deve comunicare alla direzione regionale del commercio e del turismo: a) un prospetto evidenziante i conferimenti di contributi da parte dell'amministrazione regionale supportato da idonea documentazione; b) un prospetto evidenziante l'utilizzo dei contributi, con l'indicazione di: 1) impresa finanziata; 2) importo del finanziamento; 3) banca finanziatrice; 4) importo prelevato, data e valuta delle disponibilita' regionali conferite; c) un prospetto evidenziante la consistenza finale dei contributi non impiegati; quest'ultimo come risultato dei prospetti precedenti; d) un prospetto evidenziante gli aumenti di disponibilita' in relazione agli interessi maturati sulle disponibilita' stesse ed ai casi di cessazione di erogazione del contributo; e) un prospetto evidenziante le richieste di nuovi contributi da parte del CON.GA.FI.