Art. 9.
               Procedure, verifiche e rendicontazione

    1. Al fine di consentire la verifica dell'andamento dei flussi di
credito   agevolato   attivati   e  di  rendicontare  lo  stesso,  il
CON.GA.FI.,  con  periodicita'  semestrale, alle date del 30 giugno e
31 dicembre, deve comunicare alla direzione regionale del commercio e
del turismo:
      a) un  prospetto  evidenziante  i conferimenti di contributi da
parte    dell'amministrazione    regionale   supportato   da   idonea
documentazione;
      b) un  prospetto  evidenziante  l'utilizzo  dei contributi, con
l'indicazione di:
        1) impresa finanziata;
        2) importo del finanziamento;
        3) banca finanziatrice;
        4)  importo  prelevato,  data  e  valuta delle disponibilita'
regionali conferite;
      c) un   prospetto   evidenziante   la  consistenza  finale  dei
contributi  non  impiegati; quest'ultimo come risultato dei prospetti
precedenti;
      d) un  prospetto  evidenziante gli aumenti di disponibilita' in
relazione  agli  interessi maturati sulle disponibilita' stesse ed ai
casi di cessazione di erogazione del contributo;
      e) un  prospetto  evidenziante le richieste di nuovi contributi
da parte del CON.GA.FI.