Art. 4. D i r e t t i v e 1. Le direttive vincolanti di cui al comma 2 dell'art. 2 sono finalizzate a: a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini: b) armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile; c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e promuovere la riqualificazione delle aree individuate da dette direttive, d) individuare indirizzi per il miglioramento della qualita' degli stabilimenti balneari; e) garantire la continuita' tra arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico-boscoso, migliorando l'accessibilita' delle aree demaniali marittime; f) favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica; g) regolamentare le diverse attivita' ai fini della integrazione e complementarita' tra le stesse; h) costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera. 2. Sentiti i comuni interessati, la Regione individua, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, previo accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica. 3. Le direttive vincolanti di cui al comma 3 dell'art. 2 perseguono, oltre alle finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di favorire lo sviluppo delle attivita' correlate alla pesca, all'acquacoltura, alla tutela e all'incremento delle risorse alieutiche, nonche' l'armonizzazione delle azioni, dei soggetti pubblici e privati, nel mare territoriale. 4. Le direttive vincolanti di cui al comma 4 dell'art. 2 perseguono, oltre alle finalita' di cui al comma 1, quelle di favorire lo sviluppo delle attivita' volte a conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale. 5. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dei relativi strumenti attuativi.