Art. 4.
                          D i r e t t i v e
    1.  Le  direttive  vincolanti  di cui al comma 2 dell'art. 2 sono
finalizzate a:
      a) garantire  la  conservazione  e  la  tutela degli ecosistemi
locali costieri di foce e marini:
      b) armonizzare  le  azioni  sul  territorio  per  uno  sviluppo
sostenibile;
      c)  promuovere  ed incentivare la riqualificazione ambientale e
promuovere  la  riqualificazione  delle  aree  individuate  da  dette
direttive,
      d) individuare  indirizzi  per  il miglioramento della qualita'
degli stabilimenti balneari;
      e) garantire  la  continuita'  tra  arenile,  cordone  dunoso e
corridoio  ecologico-boscoso, migliorando l'accessibilita' delle aree
demaniali marittime;
      f)  favorire  l'innovazione  e la diversificazione dell'offerta
turistica;
      g) regolamentare   le   diverse   attivita'   ai   fini   della
integrazione e complementarita' tra le stesse;
      h) costituire    un    quadro    di   riferimento   finalizzato
all'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla
fascia costiera.
    2.  Sentiti  i  comuni interessati, la Regione individua, secondo
quanto  previsto dall'art. 6 del decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione  5  agosto  1998,  n.  342,  le  aree  del proprio
territorio   da  classificare  nelle  categorie  A,  B  e  C,  previo
accertamento   dei  requisiti  di  alta,  normale  e  minore  valenza
turistica.
    3.  Le  direttive  vincolanti  di  cui  al  comma  3  dell'art. 2
perseguono,  oltre  alle  finalita'  di  cui  al comma 1 del presente
articolo,  quelle  di  favorire lo sviluppo delle attivita' correlate
alla  pesca,  all'acquacoltura,  alla  tutela  e all'incremento delle
risorse   alieutiche,  nonche'  l'armonizzazione  delle  azioni,  dei
soggetti pubblici e privati, nel mare territoriale.
    4.  Le  direttive  vincolanti  di  cui  al  comma  4  dell'art. 2
perseguono,  oltre  alle  finalita'  di  cui  al  comma  1, quelle di
favorire lo sviluppo delle attivita' volte a conseguire l'ottimale ed
armonico sviluppo del sistema portuale regionale.
    5.  Il  rilascio  di  nuove  concessioni demaniali marittime deve
avvenire  nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici
vigenti e dei relativi strumenti attuativi.