Art. 8.
                         Ricorso gerarchico
    1.  Puo'  essere  proposto ricorso gerarchico al presidente della
giunta  regionale  avverso  i  provvedimenti  adottati  da  comuni  e
province  nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge,
compresi  quelli  in materia di rilascio di concessioni inerenti alla
realizzazione  di porti, comunque denominati, nonche' all'ampliamento
e alla modifica strutturale di porti gia' esistenti.