Art. 8. Ricorso gerarchico 1. Puo' essere proposto ricorso gerarchico al presidente della giunta regionale avverso i provvedimenti adottati da comuni e province nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, compresi quelli in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonche' all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti gia' esistenti.