Art. 2.
                      Prodotti dell'Alto Adige
    1.  Sono  considerati  prodotti  dell'Alto Adige tutti i prodotti
interamente prodotti in Alto Adige o quelli che hanno subito l'ultima
sostanziale  trasformazione  o lavorazione in Alto Adige e contengono
una   percentuale   rilevante   di   materie   prime  di  provenienza
altoatesina.