Allegato
Regolamento  di  esecuzione  dell'art.  6, commi 20 e 21, della legge
   regionale  n. 14/2003 recante criteri modalita' per la concessione
   di  contributi  alle  associazioni  cooperative  del settore della
   pesca   per  l'attuazione  di  programmi  di  attivita'  ai  sensi
   dell'art.  20,  comma 3,  lettera  b),  della  legge  n. 41/1982 e
   successive modifiche.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  regolamento disciplina i criteri e le modalita'
per  la  concessione  di contributi alle associazioni cooperative del
settore   della   pesca  regionale  per  l'attuazione  di  iniziative
concordate   con   l'amministrazione  regionale  attraverso  appositi
accordi,   nell'ambito   del   processo   di   modernizzazione  e  di
decentramento   amministrativo,   al   fine   di   contribuire  nella
definizione delle linee guida di politica regionale tesa a promuovere
la  salvaguardia  e  lo  sviluppo  di  una gestione sostenibile delle
risorse  biologiche  attraverso  la razionalizzazione della struttura
produttiva  ed  il  potenziamento  della  produzione  interna  in  un
contesto di sostenibilita' ambientale, la valorizzazione dei prodotti
ittici,  la  salvaguardia  e  lo  sviluppo  dei livelli occupazionali
mediante  il  rafforzamento del movimento cooperativo e la promozione
di consorzi tra imprese.
                               Art. 2.
                       B e n e f i c i a r i
    1.  Sono  beneficiarie dei contributi le Associazioni cooperative
del  settore  della  pesca operanti sul territorio regionale e aventi
rilevanza nazionale.
                               Art. 3.
                       Interventi ammissibili
    1.  Sono  ammissibili  le  iniziative,  compatibili  con le norme
comunitarie in materia di aiuti di Stato e dei nuovi orientamenti nel
settore   della  pesca  e  dell'acquacoltura  della  Commissione  del
14 settembre 2004 (2004/C229/03), costituite da:
      a) programmi  articolati  in  vari  progetti,  anche  di natura
strutturale,  per  la gestione della fascia costiera, che definiscono
modelli  di  riferimento  ai  fini della gestione della produzione di
tratti  omogenei  di  costa  disciplinando  i  mestieri di pesca e le
colture in acque marine e salmastre;
      b) programmi  finalizzati  all'incremento  delle  produzioni di
specie attualmente economicamente secondarie;
      c) programmi   per   la  valorizzazione  e  l'incremento  della
produzione attraverso il rafforzamento del sistema distributivo delle
imprese di pesca e acquacoltura, finalizzati al controllo di quote di
produzione  gestite direttamente dalle imprese o dai loro consorzi in
parallelo con la rete commerciale esistente;
      d) programmi  di  qualificazione  della  produzione  attraverso
l'elaborazione  di  disciplinari  funzionali  alla  richiesta  di  un
marchio  di  qualita'  sia  del  prodotto  che  di certificazione del
processo produttivo;
      e) programmi  di  assistenza tecnica, aggiornamento e azioni di
divulgazione   di   carattere   tecnico-economico   per  lo  sviluppo
dell'attivita' imprenditoriale degli operatori.
                               Art. 4.
               Accordi tra l'amministrazione regionale
                    e le associazioni cooperative
    1. I programmi di attivita' sono presentati congiuntamente, entro
trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della
Regione  del  presente  Regolamento, dalle associazioni interessate e
sono oggetto di apposito accordo con il Servizio pesca e acquacoltura
che   viene   approvato   dal   direttore   centrale   delle  risorse
agricole,naturali, forestali e montagna;
    2.  La direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e
montagna,  di  seguito direzione centrale, e' la struttura competente
per la sottoscrizione degli accordi.
    3.  La  durata  massima dei programmi e' di 18 mesi dalla data di
sottoscrizione dell'accordo.
    4.  I  programmi contenuti negli accordi fra le associazioni e la
direzione   centrale   sono  realizzati  con  la  responsabilita'  ed
autonomia operativa e finanziaria dalle singole associazioni.
    5. L'attivita' svolta dalle associazioni e' a favore di tutti gli
operatori ed imprese del settore ittico, indipendentemente dalla loro
appartenenza  o  meno  ad  una associazione, gruppo o organismo ed e'
totalmente gratuita.
                               Art. 5.
                          Spese ammissibili
    1.  Le spese ammissibili a finanziamento e previste dai programmi
di cui all'art. 3 sono:
      a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e
parasubordinato,  in  proporzione  all'impegno temporale dedicato dal
medesimo    all'esecuzione    dell'incarico   assegnato   nell'ambito
dell'attivita'  prevista  dai  programmi ovvero i costi sostenuti per
l'acquisizione   di   servizi   presso   soggetti  terzi  finalizzati
esclusivamente alla realizzazione dei programmi;
      b) affitti direttamente connessi all'esecuzione dei programmi;
      c) noleggi  e ammortamento attrezzature e impianti direttamente
connessi all' esecuzione dei programmi;
      d) bollettini    di   informazione,   articoli   giornalistici,
elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti
del settore;
      e) trasferte    direttamente    connesse   all'esecuzione   dei
programmi;
      f) costi   per  la  realizzazione  di  conferenze,  convegni  e
seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi.
    2.  Le  spese  generali  direttamente connesse all'esecuzione dei
programmi  sono  ammesse  fino  ad  un  massimo  del  12%  del  costo
complessivo dell'iniziativa progettata e riguardano:
      a) affitto degli uffici;
      b) spese di telefonia, elettricita' e riscaldamento;
      c) mobili ed attrezzature degli uffici;
      d) personale proprio con incarichi generali;
      e) spese  varie che includono la piccola attrezzatura d'ufficio
e di consumo;
      f) spese per la progettazione e il coordinamento dei programmi.
    3.  Le  associazione  dimostrano  che  tutte  le spese sono state
sostenute   esclusivamente  per  la  realizzazione  dei  programmi  e
dedicate completamente a questi ultimi.
    4.   Sono  ammissibili  a  finanziamento  le  spese  sostenute  a
decorrere  dalla data di sottoscrizione degli accordi di cui all'art.
4.   Ai   fini   dell'ammissibilita'  delle  spese  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  Regolamento (CE) n. 448/2004 in materia di
ammissibilita'  delle  spese  al  cofinanziamento  da parte dei fondi
strutturali.
                               Art. 6.
              Modalita' per l'erogazione del contributo
    1.  La  percentuale  del  contributo  concedibile e' pari al 100%
delle spese ammissibili previste dai programmi.
    2.  L'erogazione in via anticipata del contributo e' corrisposta,
a  richiesta  delle  associazioni beneficiarie nel limite massimo del
70%   dell'ammontare  complessivo  del  contributo  medesimo,  previa
presentazione  di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa
di   importo   almeno   pari  alla  somma  da  erogare.  La  garanzia
fideiussoria  e' svincolata successivamente all'erogazione finale del
contributo.
    3.   Le   associazioni  beneficiarie  presentano  alla  direzione
centrale  relazioni tecniche semestrali attestanti l'attivita' svolta
e    una   relazione   finale   con   allegata   la   rendicontazione
tecnico-contabile  delle  spese  sostenute  e debitamente documentate
entro  trenta  giorni  dalla conclusione delle attivita' prevista dai
programmi.
                               Art. 7.
                         Cumulo degli aiuti
    1.  I  contributi  concessi ai sensi del presente Regolamento non
possono  essere  cumulati  con altri strumenti di aiuto, in relazione
alle medesime spese.
                               Art. 8.
                    Rinvio alla normativa europea
    1.  Gli  aiuti oggetto del presente Regolamento sono erogati alle
condizioni   previste   dal   Regolamento  (CE)  n.  1595/2004  della
Commissione  dell'8 settembre  2004  relativo  all'applicazione degli
articoli  87  e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole   e  medie  imprese  attive  nel  settore  della  produzione,
trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti  della  pesca,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 291 del
14 settembre 2004.
                               Art. 9.
                      N o r m e   f i n a l i
    1.  Per quanto non indicato dal presente Regolamento si applicano
le  disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e
successive modificazioni ed integrazioni.
                     Visto: il Presidente: Illy