Allegato Regolamento di esecuzione dell'art. 6, commi 20 e 21, della legge regionale n. 14/2003 recante criteri modalita' per la concessione di contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione di programmi di attivita' ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), della legge n. 41/1982 e successive modifiche. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca regionale per l'attuazione di iniziative concordate con l'amministrazione regionale attraverso appositi accordi, nell'ambito del processo di modernizzazione e di decentramento amministrativo, al fine di contribuire nella definizione delle linee guida di politica regionale tesa a promuovere la salvaguardia e lo sviluppo di una gestione sostenibile delle risorse biologiche attraverso la razionalizzazione della struttura produttiva ed il potenziamento della produzione interna in un contesto di sostenibilita' ambientale, la valorizzazione dei prodotti ittici, la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali mediante il rafforzamento del movimento cooperativo e la promozione di consorzi tra imprese. Art. 2. B e n e f i c i a r i 1. Sono beneficiarie dei contributi le Associazioni cooperative del settore della pesca operanti sul territorio regionale e aventi rilevanza nazionale. Art. 3. Interventi ammissibili 1. Sono ammissibili le iniziative, compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e dei nuovi orientamenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura della Commissione del 14 settembre 2004 (2004/C229/03), costituite da: a) programmi articolati in vari progetti, anche di natura strutturale, per la gestione della fascia costiera, che definiscono modelli di riferimento ai fini della gestione della produzione di tratti omogenei di costa disciplinando i mestieri di pesca e le colture in acque marine e salmastre; b) programmi finalizzati all'incremento delle produzioni di specie attualmente economicamente secondarie; c) programmi per la valorizzazione e l'incremento della produzione attraverso il rafforzamento del sistema distributivo delle imprese di pesca e acquacoltura, finalizzati al controllo di quote di produzione gestite direttamente dalle imprese o dai loro consorzi in parallelo con la rete commerciale esistente; d) programmi di qualificazione della produzione attraverso l'elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di un marchio di qualita' sia del prodotto che di certificazione del processo produttivo; e) programmi di assistenza tecnica, aggiornamento e azioni di divulgazione di carattere tecnico-economico per lo sviluppo dell'attivita' imprenditoriale degli operatori. Art. 4. Accordi tra l'amministrazione regionale e le associazioni cooperative 1. I programmi di attivita' sono presentati congiuntamente, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente Regolamento, dalle associazioni interessate e sono oggetto di apposito accordo con il Servizio pesca e acquacoltura che viene approvato dal direttore centrale delle risorse agricole,naturali, forestali e montagna; 2. La direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito direzione centrale, e' la struttura competente per la sottoscrizione degli accordi. 3. La durata massima dei programmi e' di 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo. 4. I programmi contenuti negli accordi fra le associazioni e la direzione centrale sono realizzati con la responsabilita' ed autonomia operativa e finanziaria dalle singole associazioni. 5. L'attivita' svolta dalle associazioni e' a favore di tutti gli operatori ed imprese del settore ittico, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad una associazione, gruppo o organismo ed e' totalmente gratuita. Art. 5. Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili a finanziamento e previste dai programmi di cui all'art. 3 sono: a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e parasubordinato, in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo all'esecuzione dell'incarico assegnato nell'ambito dell'attivita' prevista dai programmi ovvero i costi sostenuti per l'acquisizione di servizi presso soggetti terzi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei programmi; b) affitti direttamente connessi all'esecuzione dei programmi; c) noleggi e ammortamento attrezzature e impianti direttamente connessi all' esecuzione dei programmi; d) bollettini di informazione, articoli giornalistici, elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore; e) trasferte direttamente connesse all'esecuzione dei programmi; f) costi per la realizzazione di conferenze, convegni e seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi. 2. Le spese generali direttamente connesse all'esecuzione dei programmi sono ammesse fino ad un massimo del 12% del costo complessivo dell'iniziativa progettata e riguardano: a) affitto degli uffici; b) spese di telefonia, elettricita' e riscaldamento; c) mobili ed attrezzature degli uffici; d) personale proprio con incarichi generali; e) spese varie che includono la piccola attrezzatura d'ufficio e di consumo; f) spese per la progettazione e il coordinamento dei programmi. 3. Le associazione dimostrano che tutte le spese sono state sostenute esclusivamente per la realizzazione dei programmi e dedicate completamente a questi ultimi. 4. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 4. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 448/2004 in materia di ammissibilita' delle spese al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali. Art. 6. Modalita' per l'erogazione del contributo 1. La percentuale del contributo concedibile e' pari al 100% delle spese ammissibili previste dai programmi. 2. L'erogazione in via anticipata del contributo e' corrisposta, a richiesta delle associazioni beneficiarie nel limite massimo del 70% dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare. La garanzia fideiussoria e' svincolata successivamente all'erogazione finale del contributo. 3. Le associazioni beneficiarie presentano alla direzione centrale relazioni tecniche semestrali attestanti l'attivita' svolta e una relazione finale con allegata la rendicontazione tecnico-contabile delle spese sostenute e debitamente documentate entro trenta giorni dalla conclusione delle attivita' prevista dai programmi. Art. 7. Cumulo degli aiuti 1. I contributi concessi ai sensi del presente Regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto, in relazione alle medesime spese. Art. 8. Rinvio alla normativa europea 1. Gli aiuti oggetto del presente Regolamento sono erogati alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 291 del 14 settembre 2004. Art. 9. N o r m e f i n a l i 1. Per quanto non indicato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. Visto: il Presidente: Illy