(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 50 del 1 dicembre 1986) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Tipi di intervento La Regione concede contributi alle cooperative artigiane di garanzia: A) In conto capitale: a/2 - per concorso alla reintegrazione delle perdite subite per insolvenza dei soci; a/3 - per concorso alla formazione del patrimonio sociale e con i limiti di cui all'art. 3. B) In conto interessi: per operazioni bancarie di credito effettuate ai soci ed assistite dalla garanzia delle cooperative, per un importo massimo di L. 12.000.000, per aziende individuali e L. 15.000.000 per societa', cooperative e consorzi. La durata delle operazioni non puo' essere superiore a trentasei mesi e le decurtazioni sono semestrali.