(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 50
                        del 1 dicembre 1986)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Tipi di intervento
 
   La  Regione  concede  contributi  alle  cooperative  artigiane  di
garanzia:
   A) In conto capitale:
    a/2  -  per concorso alla reintegrazione delle perdite subite per
insolvenza dei soci;
    a/3 - per concorso alla formazione del patrimonio sociale e con i
limiti di cui all'art. 3.
   B) In conto interessi:
    per   operazioni  bancarie  di  credito  effettuate  ai  soci  ed
assistite dalla garanzia delle cooperative, per un importo massimo di
L.  12.000.000, per aziende individuali e L. 15.000.000 per societa',
cooperative e consorzi.
   La  durata  delle operazioni non puo' essere superiore a trentasei
mesi e le decurtazioni sono semestrali.