Art. 11. Misura e liquidazione del contributo Il contributo in conto interessi di cui all'art. 8 e' concesso in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 e dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e quello posto a carico dell'impresa artigiana stabilito dalle vigenti disposizioni statali. Il concorso regionale e' pari al valore attuale della quota interessi calcolata al tasso di cui al precedente comma. Qualora sia richiesta la garanzia fidejussoria del fondo regionale la impresa artigiana mutuaria corripondera' un contributo nella misura dell'1% del finanziamento garantito dal fondo stesso. Gli istituti di credito convenzionati, dopo aver istruito le domande, le trasmettono alla regione - Ufficio artigianato unitamente alla richiesta di autorizzazione a prelevare dal fondo appositamente costituito la quota di concorso regionale per le operazioni di pretito ammesse, con deliberazione della giunta regionale, al contributo di cui al presente articolo.