Art. 12. Ripartizione fondi La Regione, ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio provvede alla ripartizione del 70% dello stanziamento di bilancio, destinato a contributi in c/interessi per prestiti di esercizio previsti dall'art. 8 della presente legge, tra gli Istituti di Credito convenzionati, proporzionalmente alle operazioni poste in essere dagli stessi nell'anno precedente. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale verifica l'impiego dei finanziamenti assegnati e provvede alla ripartizione dell'ulteriore 30% dello stanziamento di bilancio. Il tasso di interesse su tali depositi e' stabilito da apposita convenzione. Gli interessi maturati sui fondi assegnati a ciascun istituto di credito costituiscono una integrazione del plafond ripartito.