Art. 12.
                          Ripartizione fondi
 
   La  Regione,  ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio provvede
alla ripartizione del 70% dello stanziamento di bilancio, destinato a
contributi   in   c/interessi  per  prestiti  di  esercizio  previsti
dall'art. 8  della  presente  legge,  tra  gli  Istituti  di  Credito
convenzionati,  proporzionalmente  alle  operazioni  poste  in essere
dagli stessi nell'anno precedente.
   Entro  il  30  settembre di ogni anno la Giunta regionale verifica
l'impiego dei finanziamenti assegnati e  provvede  alla  ripartizione
dell'ulteriore 30% dello stanziamento di bilancio.
   Il  tasso  di  interesse su tali depositi e' stabilito da apposita
convenzione.
   Gli  interessi  maturati sui fondi assegnati a ciascun istituto di
credito costituiscono una integrazione del plafond ripartito.