Art. 13.
                        Revoca del contributo
 
   Il contributo di cui agli articoli 8 e seguenti sara' revocato con
restituzione dello stesso, maggiorato  degli  interessi  legali,  nel
caso  di  accertamento  anche di una delle violazioni di cui all'art.
10.
   Rimane  valida,  se  e'  stata richiesta, la garanzia fidejussoria
prevista dal gia' citato art. 11.