Art. 16. La regione Basilicata ha facolta', di prestare garanzia fidejussoria in linea capitale ed interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 Codice civile - comma terzo - nei casi in cui il mutuatario non sia in grado di offrire agli istituti di credito garanzie riferite all'azienda ed alla sua produzione.