Art. 18.
                       Agevolazioni creditizie
 
   La  Regione,  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo delle attivita'
artigiane ed espandere i livelli occupazionali,  in  coerenza  con  i
propri  indirizzi  programmatici,  puo' concedere contributi in conto
interessi sulla parte di finanziamento  eccedente  l'importo  massimo
assistito  dal  contributo  a  carico della cassa per il credito alle
imprese artigiane ai sensi della legge  25  luglio  1952,  n.  949  e
successive modificazioni ed integrazioni.
   La  quota  di  finanziamento assitito dal contributo regionale non
puo' superare i limiti fissati dalle leggi statali.
   A tal fine la regione puo' partecipare con propri conferimenti, ai
sensi dell'art. 1 della legge 7 giugno 1971, n.  685  alla  dotazione
del  fondo  istituito  presso  la  Cassa  per il credito alle imprese
artigiane, previo accordo con la stessa.
   Le  somme  non utilizzate ai fini del comma precedente entro il 31
ottobre di ciascun anno, sopperiscono anche ai conferimenti  statali,
qualora questi siano esauriti.