Art. 19. Investimenti ammissibili Il contributo in conto interessi di cui all'articolo precedente puo' essere concesso alle imprese artigiane singole o associate per: a) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di immobili destinati all'attivita' artigiana o alla stessa strettamente connessi; b) acquisto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento di immobili necessari allo svolgimento delle attivita' finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, e comunque strettamente connesse all'attivita' produttiva, delle cooperative aritigiane e dei consorzi tra imprese; c) acquisto ed installazione di macchinari ed attrezzature occorrenti nel processo produttivo o di impianti di servizio e relativi allacciamenti; d) acquisto di materie prime e/o semilavorati per la formazione di scorte; e) acquisto di aree necessarie per gli investimenti di cui alle lettere a) e b). Ai fini del presente articolo si considerano: a) "ammodernamenti" le iniziative che, pur confermando la occupazione esistente, si prefiggono di apportare innovazioni agli impianti, con l'obiettivo di conseguire aumenti di produttivita' e/o miglioramenti delle condizioni ambientali di lavoro e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche; b) "ampliamenti" le iniziative che attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, si prefiggono di accrescere la capacita' di produzione dei prodotti gia' esistenti o di altri similari (ampliamento orizzontale), e/o a creare nello stesso stabilimento nuove capacita' produttive a monte o a valle dei procesi produttivi gia' esistenti (ampliamento verticale).