Art. 2.
                         Soggetti beneficiari
 
   Sono  ammesse  ai  benefici  regionali le cooperative artigiane di
garanzia costituite e  funzionanti  in  base  allo  statuto  tipo  da
approvarsi con deliberazione del consiglio regionale.
   Le  cooperative  artigiane  di  garanzia  gia'  costituite  devono
adeguare il proprio Statuto a quello tipo di cui al precedente comma,
entro il termine fissato dal Consiglio regionale.
   Le  cooperative  devono  essere costituite da almeno 400 artigiani
operanti  nel  territorio  regionale  ed  avere  sede  nella  regione
Basilicata.
   A  quelle  gia'  costituite  e  operanti alla data dell'entrata in
vigore della presente legge, che abbiano un numero di soci  inferiore
a  400, possono essere concessi i contributi regionali per un periodo
non superiore  a  2  anni,  decorso  il  quale,  la  concessione  dei
contributi  e'  subordinata  al  raggiuntimento  del  limite numerico
previsto dal presente articolo.