Art. 20.
                              Procedure
 
   Le  domande  per  ottenere  il contributo regionale devono esssere
presentate alla Cassa per il credito alle imprese  artigiane  con  le
stesse  modalita'  previste  dalla  legge  25  luglio  1952, n. 949 e
successive modifiche ed integrazioni e devono  contenere  l'esplicita
richiesta  di  poter  usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 19
della presente legge.
   I  rapporti  tra  la  regione Basilicata e la Cassa per il credito
alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione.
   La   convenzione   stabilisce,   tra   l'altro,  le  modalita'  di
corresponsione dei contributi regionali che puo'  avvenire  anche  in
unica soluzione.
   Entro  il  31  gennaio  di  ogni anno la Cassa per il credito alle
imprese  argtigiane   comunica   all'assessore   all'artigianato   il
riepilogo  dei  contributi  erogati  nell'anno precedente nonche' gli
eventuali residui, comprese le disponibilita' derivanti da estinzioni
anticipate   di   finanziamenti   e  da  interessi  sui  conferimenti
regionali.