Art. 20. Procedure Le domande per ottenere il contributo regionale devono esssere presentate alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le stesse modalita' previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni e devono contenere l'esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 19 della presente legge. I rapporti tra la regione Basilicata e la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione. La convenzione stabilisce, tra l'altro, le modalita' di corresponsione dei contributi regionali che puo' avvenire anche in unica soluzione. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Cassa per il credito alle imprese argtigiane comunica all'assessore all'artigianato il riepilogo dei contributi erogati nell'anno precedente nonche' gli eventuali residui, comprese le disponibilita' derivanti da estinzioni anticipate di finanziamenti e da interessi sui conferimenti regionali.