Art. 23.
 
   Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa
fronte, per l'esercizio 1986, con  gli  stanziamenti  previsti  dagli
appositi capitoli di bilancio: 5660, 5680 e 5681.
   Le  leggi  di bilancio per gli anni successivi disporranno per gli
stanziamenti futuri.