Art. 3. Misura del contributo Il contributo per concorso alle spese di primo impianto e' stabilito nella misura del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque non superiori a L. 2.000.000. Tale contributo e' concesso alle cooperative che si costituiscono dopo l'entrata in vigore della presente legge. Il contributo per concorso alla formazione del patrimonio sociale e' fissato 8 volte le quote sociali effettivamente versate. Per i soci gia' iscritti alla data dell'entrata in vigore della presente legge il contributo sara' integrato da ulteriori quote fino alla concorrenza delle otto. Il contributo per concorso alla reintegrazione delle perdite subite dalle Cooperative artigiane di garanzia per insolvenza dei soci, nelle operazioni da esse garantite, e' concesso nella misura del 30%. In caso di recesso di un socio la cooperativa e' tenuta alla restituzione del contributo erogato dalla regione per integrazione del patrimonio sociale. In caso di scioglimento della cooperativa la stessa e' tenuta alla restituzione dei contributi erogati per integrazione del patrimonio sociale.