Art. 3.
                        Misura del contributo
 
   Il  contributo  per  concorso  alle  spese  di  primo  impianto e'
stabilito nella misura del 50% delle spese effettivamente sostenute e
documentate e comunque non superiori a L. 2.000.000.
   Tale  contributo e' concesso alle cooperative che si costituiscono
dopo l'entrata in vigore della presente legge.
   Il  contributo per concorso alla formazione del patrimonio sociale
e' fissato 8 volte le quote sociali  effettivamente  versate.  Per  i
soci  gia'  iscritti  alla data dell'entrata in vigore della presente
legge il contributo sara' integrato  da  ulteriori  quote  fino  alla
concorrenza delle otto.
   Il  contributo  per  concorso  alla  reintegrazione  delle perdite
subite dalle Cooperative artigiane di  garanzia  per  insolvenza  dei
soci,  nelle  operazioni  da esse garantite, e' concesso nella misura
del 30%.
   In  caso  di  recesso  di  un  socio la cooperativa e' tenuta alla
restituzione del contributo erogato dalla  regione  per  integrazione
del patrimonio sociale.
   In caso di scioglimento della cooperativa la stessa e' tenuta alla
restituzione dei contributi erogati per integrazione  del  patrimonio
sociale.