Art. 6.
               Misura dei contributi in conto interesse
 
  Il  contributo  in  conto  interesse  di cui all'art. 1, lettera B)
della presente legge per le operazioni  di  credito  garantite  dalle
cooperative e non assistite da altre agevolazioni in conto interessi,
e'  concesso  in  misura  pari  alla  differenza  tra  il  tasso   di
riferimento determinato con decreto del Ministero del tesoro ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto  1971,  n.  685  e
dell'art.  109  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 e quello posto a carico dell'impresa artigiana stabilito
dalle vigenti disposizioni statali.
  Il  contributo  di  cui  al  precedente  comma  e'  concesso fino a
concorrenza degli ammontari previsti dal precedente art. 1,  sub.  b)
ottenuto anche con piu' operazioni da ogni singola impresa artigiana.
A tale effetto, per ogni singola operazione, l'ammontare del  credito
assistito  da  contributo e' considerato fino al rimborso della somma
corrispondente nella sua originaria interezza.
   Il  concorso  regionale  e'  pari  al  valore  attuale della quota
calcolata al tasso di cui al precedente comma.
   L'istituto  di  credito  che  eroga il prestito di cui all'art. 1,
lettera B) della presente legge  deve  inoltrare,  mensilmente,  alla
Regione - Ufficio Artigianato - la seguente documentazione:
     a) copia autenticata della domanda dell'artigiano;
     b) estratto della deliberazione del consiglio di amministrazione
della cooperativa di garanzia;
     c)  riepiloghi mensili delle operazioni accolte dall'istituto di
credito, su appositi modelli  concordati  con  l'ufficio  artigianato
della regione;
     d)  copia  del  certificato di iscrizione all'Albo delle imprese
artigiane del richiedente, in data non anteriore a tre mesi da quella
della domanda.
   L'istituto  di  credito deve, altresi', comunicare, mensilmente, i
prelievi che, a titolo di concorso regionale  per  le  operazioni  di
prestito  a  soci  di  cooperative  di  garanzia,  effettua sul fondo
appossitamente costituito.
   La  giunta  regionale,  dopo  i  necessari  controlli, con propria
deliberazione, provvede  all'approvazione  o  meno  delle  operazioni
poste in essere dall'istituto di credito.
   In  caso di anticipata estinzione del debito, il prestito non puo'
essere rinnovato prima che sia  decorso  interamente  il  periodo  di
durata  stabilito  in origine e l'istituto di credito deve restituire
alla regione gli interessi prelevati anticipatamente.
   Il  contributo  di  cui  al  presente articolo sara' revocato, con
restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali, nel caso
sia  accertata:  l'iscrizione  ad  altra  cooperativa,  la cessazione
dell'attivita' con conseguente  cancellazione  dall'Albo  nonche'  in
caso di dimissioni o espulsione dalla cooperativa di appartenenza.