Art. 7. Ripartizione fondi La Regione, ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio, provvede al riparto dei fondi, destinati quali contributi in conto interessi da erogare agli istituti di credito che effettuano le operazioni di cui all'art. 1, lettera B), tra le Cooperative artigiane di garanzia. Tale riparto viene effettuato proporzionalmente al numero dei soci di ciascuna cooperativa. Le somme ripartite costituiscono il limite massimo delle operazioni creditizie che possono essere effettuate nell'anno. Tali somme sono depositate dalla regione presso gli istituti di credito indicati da ciascuna cooperativa e gli interessi maturati su tali depositi costituiscono una integrazione del plafond messo a disposizione. Entro il 30 settembre di ogni anno la regione verifica l'impiego dei finanziamenti ripartiti e provvede ad eventuale nuova ripartizione.