Art. 9. Modalita' per ottenere il prestito Per ottenere il prestito di cui all'art. 8 il richiedente si deve rivolgere agli Istituti di credito convenzionati a tale scopo con la regione Basilicata, e presentare domanda su moduli predisposti dall'ufficio artigianato, allegando la documentazione richiesta. Il prestito, di cui al presente articolo, e' compatibile con quello previsto dall'art. 1, lettera B) della presente legge.