Art. 5. 1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 42, della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, si estendono anche ai programmidi fabbricazione e ai piani provinciali di settore. 2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del paino urbanistico provinciale i comuni e i comprensori dotati di strumento urbanistico devono provvedere ad adeguarlo con priorita' rispetto ad altre modificazioni. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, la giunta provinciale ha facolta' di procedere all'adeguamento dei piani comprensoriali o comunali per mezzo di apposito commissario.