Art. 2.
 
   Il programma dei relativi interventi e' approvato ed attuato dalla
giunta  regionale,  tenuto  conto  delle  risoluzioni  programmatiche
adottate dal consiglio regionale.
   Le  eventuali  economie derivanti dalla realizzazione dei relativi
interventi verranno utilizzate per i casi di comprovata  urgenza  con
la procedura di cui al precedente comma.