Art. 15. Inquadramento nella nona qualifica funzionale 1. In sede di prima applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge, nella nona qualifica funzionale e' inquadrato, anche in soprannumero, a decorrere dal 1 gennaio 1987, il personale che, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, rivestiva le qualifiche di direttore di divisione ed equiparate e di direttore di sezione ed equiparate. 2. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva, assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali, per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, ed il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove e' richiesta l'abilitazione professionale suddetta, aventi entrambe le categorie almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.