Art. 15.
            Inquadramento nella nona qualifica funzionale
 
   1.  In sede di prima applicazione degli artt. 1 e 2 della presente
legge, nella  nona  qualifica  funzionale  e'  inquadrato,  anche  in
soprannumero, a decorrere dal 1 gennaio 1987, il personale che, alla
data di entrata in vigore della legge provinciale 21 maggio 1981,  n.
11, rivestiva le qualifiche di direttore di divisione ed equiparate e
di direttore di sezione ed equiparate.
   2.   Nella   nona   qualifica   sono,   altresi',  inquadrati  gli
appartenenti alla ex carriera direttiva,  assunti  mediante  concorso
per  l'esercizio  di attivita' tecnico-professionali, per le quali e'
richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo
di  abilitazione  professionale,  ed  il  personale tecnico laureato,
inquadrato nei ruoli ove e'  richiesta  l'abilitazione  professionale
suddetta,   aventi  entrambe  le  categorie  almeno  cinque  anni  di
effettivo servizio nell'esercizio delle predette  attivita',  nonche'
il  personale  dell'ex  carriera  direttiva  appartenente  a  profili
professionali da ascrivere alla nona qualifica.