Art. 17.
            Inqudramento nella quarta qualifica funzionale
 
   1.  Con  effetto  dal  1 gennaio 1986, o dalla data successiva di
assunzione, sono inquadrati nella quarta qualifica funzionale,  oltre
alle categorie di personale ivi collocate ai sensi dell'art. 37 della
legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11,  anche  il  personale  della
terza  qualifica  funzionale che esplichi anche le funzioni di agente
di polizia  giudiziaria,  gli  agenti  tecnici  ed  i  cantonieri  in
possesso  di un diploma di lavorante artigiano, di un diploma di fine
apprendistato o  di  attestato  di  qualificazione  professionale  ed
effettivamente  addetti  a  mansioni connesse a dette qualificazioni,
nonche' gli agenti tecnici addetti  al  servizio  automobilistico  in
possesso di patente di guida non inferiore alla categoria "C".