Art. 17. Inqudramento nella quarta qualifica funzionale 1. Con effetto dal 1 gennaio 1986, o dalla data successiva di assunzione, sono inquadrati nella quarta qualifica funzionale, oltre alle categorie di personale ivi collocate ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, anche il personale della terza qualifica funzionale che esplichi anche le funzioni di agente di polizia giudiziaria, gli agenti tecnici ed i cantonieri in possesso di un diploma di lavorante artigiano, di un diploma di fine apprendistato o di attestato di qualificazione professionale ed effettivamente addetti a mansioni connesse a dette qualificazioni, nonche' gli agenti tecnici addetti al servizio automobilistico in possesso di patente di guida non inferiore alla categoria "C".