Art. 19.
       Passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale
 
   1.  Fino  a  quando  non  saranno  stati  identificati  i  profili
professionali  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  43  della  legge
provinciale  21  maggio  1981,  n.  11,  i concorsi ivi previsti sono
banditi per i posti  di  ottava  qualifica  funzionale.  L'anzianita'
richiesta  per  l'ammissione  ai  concorsi  suddetti e' ridotta di un
anno.