Art. 2. Dotazione organica della nona qualifica funzionale 1. In sede di prima applicazione della presente legge vengono determinate, con deliberazione della giunta provinciale, le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale per ogni singolo ruolo, in numero pari alla meta' delle dotazioni organiche dell'ottava qualifica funzionale esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima. 2. Fino a quando non verranno determinate le nuove dotazioni organiche del personale provinciale, con il provvedimento di cui al precedente primo comma, deve essere dichiarato indisponibile, nella settima qualifica funzionale, un numero di posti pari a quelli costituenti la dotazione organica della nona qualifica funzionale. Ove in applicazione della presente legge, determinati ruoli vengano a trovarsi privi di posti nella settima qualifica funzionale ovvero di insufficiente dotazione organica nella medesima, l'indisponibilita' opera anche sui posti dell'ottava qualifica funzionale. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle declaratorie di cui al quarto comma dell'art. 1 ed in relazione alle attivita' d'istituto, si fara' luogo all'individuazione dei profili professionale e dei relativi contenuti nella qualifica funzionale con le procedure ivi indicate, prevedendo, ove necessario, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale.