Art. 2.
          Dotazione organica della nona qualifica funzionale
 
   1.  In  sede  di  prima  applicazione della presente legge vengono
determinate, con deliberazione della giunta provinciale, le dotazioni
organiche  della nona qualifica funzionale per ogni singolo ruolo, in
numero  pari  alla  meta'  delle  dotazioni   organiche   dell'ottava
qualifica  funzionale  esistenti alla data di entrata in vigore della
legge medesima.
   2.  Fino  a  quando  non  verranno  determinate le nuove dotazioni
organiche del personale provinciale, con il provvedimento di  cui  al
precedente  primo  comma, deve essere dichiarato indisponibile, nella
settima qualifica funzionale,  un  numero  di  posti  pari  a  quelli
costituenti  la  dotazione  organica della nona qualifica funzionale.
Ove in applicazione della presente legge, determinati ruoli vengano a
trovarsi  privi di posti nella settima qualifica funzionale ovvero di
insufficiente dotazione organica nella  medesima,  l'indisponibilita'
opera anche sui posti dell'ottava qualifica funzionale.
   3.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  nell'ambito  delle  declaratorie  di  cui  al  quarto   comma
dell'art. 1 ed in relazione alle attivita' d'istituto, si fara' luogo
all'individuazione dei profili professionale e dei relativi contenuti
nella qualifica funzionale con le procedure ivi indicate, prevedendo,
ove necessario, anche le eventuali variazioni di quelli  appartenenti
alla settima ed ottava qualifica funzionale.