Art. 20.
            Personale proveniente da altre amministrazioni
 
   1.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti articoli 18 e 19 non
trovano applicazione nei confronti del personale delle ex carriere di
concetto,   esecutiva   e  ausiliaria,  gia'  appartenente  ad  altre
amministrazioni pubbliche, transitato nei ruoli provinciali a termini
delle  rispettive norme statali, regionali e provinciali, e che abbia
fruito presso le amministrazioni di provenienza dei benefici previsti
dall'art.  4  della  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  o da analoga
normativa.
   2.  Il  personale  di  cui  al  precedente comma e' compreso nelle
dotazioni organiche delle suddette ex carriere dei ruoli provinciali,
conservando il livello retributivo acquisito.