Art. 23. Disposizioni finanziarie 1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge e' valutata in lire 6.450 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1988, ivi comprese lire 3.200 milioni per arretrati relativi agli anni 1986 e 1987 ed in lire 3.250 milioni a decorrere dall'anno 1989. 2. Alla copertura degli oneri indicati al primo comma si provvede: a) per il biennio 1988-1989, con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1988-1989 alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1987-1989; b) per gli anni successivi con le disponibilita' dei relativi bilanci della provincia.