Art. 23.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1.  La  maggiore  spesa  derivante  dall'attuazione della presente
legge e' valutata in  lire  6.450  milioni  a  carico  dell'esercizio
finanziario  1988,  ivi  comprese  lire  3.200  milioni per arretrati
relativi agli anni 1986 e 1987 ed in lire 3.250 milioni  a  decorrere
dall'anno 1989.
   2. Alla copertura degli oneri indicati al primo comma si provvede:
     a)  per  il  biennio  1988-1989,  con corrispondenti quote dello
stanziamento previsto per  il  biennio  1988-1989  alla  sezione  10,
settore 10.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1987-1989;
     b)  per  gli  anni successivi con le disponibilita' dei relativi
bilanci della provincia.