Art. 7.
                           Aumento organici
 
   1.  Per sopperire alle maggiori esigenze di personale degli uffici
per l'edilizia abitativa agevolata di cui  ai  numeri  73,  74  e  75
dell'allegato  A  della  legge  provinciale 21 maggio 1981, n. 11, la
dotazione  organica  di  cui   al   ruolo   amministrativo   compreso
nell'allegato  A  della  legge  provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e
successive modifiche e integrazioni, e' ulteriormente aumentato di un
posto  nella  sesta  qualifica funzionale e di due posti nella quarta
qualifica funzionale.