Art. 7. Aumento organici 1. Per sopperire alle maggiori esigenze di personale degli uffici per l'edilizia abitativa agevolata di cui ai numeri 73, 74 e 75 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, la dotazione organica di cui al ruolo amministrativo compreso nell'allegato A della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, e' ulteriormente aumentato di un posto nella sesta qualifica funzionale e di due posti nella quarta qualifica funzionale.