la seguente legge: Art. 1. Beneficiari delle sovvenzioni provinciali 1. In deroga al disposto di cui all'art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, e fino alla costituzione degli enti ivi previsti le sovvenzioni di cui alla citata legge provinciale sono erogate agli E.C.A. di Bolzano e Merano e ai Consorzi tra gli E.C.A. costituiti per gli scopi previsti dalla legge suddetta.