la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Beneficiari delle sovvenzioni provinciali
 
   1. In deroga al disposto di cui all'art. 2 della legge provinciale
26  ottobre  1973,  n.  69,  e  successive  modifiche,  e  fino  alla
costituzione  degli  enti  ivi  previsti  le  sovvenzioni di cui alla
citata legge provinciale sono erogate agli E.C.A. di Bolzano e Merano
e  ai Consorzi tra gli E.C.A. costituiti per gli scopi previsti dalla
legge suddetta.