Art. 2. Istituzione della sottocommissione provinciale per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica 1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, e' inserito il seuente art. 6-bis: "Art. 6-bis. - Sottocommissione provinciale per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica. - 1. E' istituita la sottocommissione provinciale per la decisione in materia di prestazioni di assistenza economica, della quale fanno parte: a) l'assessore provinciale competente per l'assistenza e beneficenza pubblica o suo delegato, che la presiede; b) due dei tre esperti nella materia dell'assistenza economica di cui all'art. 5, lettera e), della presente legge; c) uno dei tre rappresentanti degli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 5, lettera f), della presente legge; d) il rappresentante dei segretari di cui all'art. 5, lettera g), della presente legge. 2. Per i membri di cui alle lettere da b) a d), devono essere nominati anche i membri supplenti, che sono scelti tra i membri effettivi e supplenti di cui alle lettere da e) a g) dell'art. 5 della presente legge. 3. La commissione svolge le seguenti funzioni: a) decide sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, avverso le decisioni in materia di assistenza economica. Modi e termini di proposizione dei ricorsi medesimi sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge; b) esprime il parere sulle decisioni degli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 8- bis della presente legge. 4. Il presidente della commissione riferisce alla commissione provinciale per l'assistenza di base periodicamente e comunque una volta l'anno del lavoro svolto dalla commissione. 5. I verbali sulle decisioni della commissione sono comunicati ai membri della commissione provinciale per l'assistenza di base. 6. Funge da segretario della commissione il segretario della commissione provinciale per l'assistenza di base. 7. Alle sedute della commissione possono partecipare di volta in volta, su invito del presidente, esperti della materia senza diritto di voto. 8. La commissione viene nominata con deliberazione della giunta provinciale ed e' rinnovata all'inizio di ogni legislatura provinciale. 9. Ai membri della commissione ed al segretario spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive moifiche". 2. La disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 6 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, e' abrogata.