Art. 2.
            Istituzione della sottocommissione provinciale
   per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica
 
   1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e
successive modifiche, e' inserito il seuente art. 6-bis:
   "Art.  6-bis.  -  Sottocommissione  provinciale  per  i ricorsi in
materia di prestazioni di assistenza economica. - 1. E' istituita  la
sottocommissione   provinciale   per   la  decisione  in  materia  di
prestazioni di assistenza economica, della quale fanno parte:
     a)   l'assessore   provinciale  competente  per  l'assistenza  e
beneficenza pubblica o suo delegato, che la presiede;
     b)  due  dei tre esperti nella materia dell'assistenza economica
di cui all'art. 5, lettera e), della presente legge;
     c)  uno  dei  tre  rappresentanti degli enti per l'assistenza di
base di cui all'art. 5, lettera f), della presente legge;
     d)  il  rappresentante  dei segretari di cui all'art. 5, lettera
g), della presente legge.
   2.  Per  i  membri  di  cui alle lettere da b) a d), devono essere
nominati anche i membri supplenti,  che  sono  scelti  tra  i  membri
effettivi  e  supplenti  di  cui  alle lettere da e) a g) dell'art. 5
della presente legge.
   3. La commissione svolge le seguenti funzioni:
     a)  decide  sui  ricorsi  presentati  ai  sensi  dell'art. 3 del
decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, avverso le
decisioni  in  materia  di  assistenza  economica.  Modi e termini di
proposizione dei ricorsi medesimi sono stabiliti nel  regolamento  di
esecuzione della presente legge;
     b) esprime il parere sulle decisioni degli enti per l'assistenza
di base di cui all'art. 8- bis della presente legge.
   4.  Il  presidente  della  commissione  riferisce alla commissione
provinciale per l'assistenza di base periodicamente  e  comunque  una
volta l'anno del lavoro svolto dalla commissione.
   5.  I verbali sulle decisioni della commissione sono comunicati ai
membri della commissione provinciale per l'assistenza di base.
   6.  Funge  da  segretario  della  commissione  il segretario della
commissione provinciale per l'assistenza di base.
   7.  Alle  sedute della commissione possono partecipare di volta in
volta, su invito del presidente, esperti della materia senza  diritto
di voto.
   8.  La  commissione  viene nominata con deliberazione della giunta
provinciale  ed  e'  rinnovata   all'inizio   di   ogni   legislatura
provinciale.
   9.  Ai  membri  della  commissione  ed  al  segretario  spettano i
compensi previsti dalla legge provinciale 30 maggio 1978,  n.  25,  e
successive moifiche".
   2.  La disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 6 della legge
provinciale 26 ottobre  1973,  n.  69,  e  successive  modifiche,  e'
abrogata.