Art. 3.
              Ulteriori modifiche alla legge provinciale
            26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche
 
  1.  Nella lettera d) dell'art. 3 della legge provinciale 26 ottobre
1973, n. 69, e successive  modifiche,  le  parole  "ed  i  funzionari
dipendenti" sono soppresse.
   2.  Nel  primo  e  secondo  comma  dell'art.  7-  bis  della legge
provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, la parola
"gennaio" viene sostituita dalla parola "marzo".
   3.  Il  primo  comma  dell'art.  7- ter della legge provinciale 26
ottobre 1973, n.  69,  e  successive  modifiche,  e'  sostituito  dal
seguente:
   "La  misura  delle sovvenzioni per ciascun ente di cui all'art. 2,
e' determinata dalla giunta provinciale in rapporto al  numero  degli
abitanti  residenti  nel rispettivo territorio, come risulta dai dati
dell'ultimo censimento ufficiale, in rapporto alle maggiori  esigenze
assistenziali della popolazione che vive nei comuni di montagna e nei
centri urbani, nonche' tenuto conto dell'esigenza di  distribuire  le
risorse nel modo piu' equilibrato possibile".
   4.  Il  primo  comma  dell'art.  8- bis della legge provinciale 26
ottobre 1973, n.  69,  e  successive  modifiche,  e'  sostituito  dal
seguente:
   "Nei  casi  di  bisogno  economico  determinato  da  evenienze  di
carattere eccezionale, che comportino  una  spesa  incompatibile  con
l'equilibrio  del  programma annuale degli enti di assistenza di base
di  cui  all'art.  23  del  decreto  del  presidente   della   giunta
provinciale  4  marzo  1980,  n.  7,  la domanda di prestazione sara'
rimessa dagli enti per l'assistenza di base alla giunta  provinciale,
la  quale,  sentito il parere della commissione provinciale di cui al
precedente art. 6- bis, decide sulla concessione  della  prestazione,
su proposta dell'assessore competente per materia".