Art. 3. Ulteriori modifiche alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche 1. Nella lettera d) dell'art. 3 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, le parole "ed i funzionari dipendenti" sono soppresse. 2. Nel primo e secondo comma dell'art. 7- bis della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, la parola "gennaio" viene sostituita dalla parola "marzo". 3. Il primo comma dell'art. 7- ter della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "La misura delle sovvenzioni per ciascun ente di cui all'art. 2, e' determinata dalla giunta provinciale in rapporto al numero degli abitanti residenti nel rispettivo territorio, come risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale, in rapporto alle maggiori esigenze assistenziali della popolazione che vive nei comuni di montagna e nei centri urbani, nonche' tenuto conto dell'esigenza di distribuire le risorse nel modo piu' equilibrato possibile". 4. Il primo comma dell'art. 8- bis della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "Nei casi di bisogno economico determinato da evenienze di carattere eccezionale, che comportino una spesa incompatibile con l'equilibrio del programma annuale degli enti di assistenza di base di cui all'art. 23 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, la domanda di prestazione sara' rimessa dagli enti per l'assistenza di base alla giunta provinciale, la quale, sentito il parere della commissione provinciale di cui al precedente art. 6- bis, decide sulla concessione della prestazione, su proposta dell'assessore competente per materia".