Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche 1. Il primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "Il direttore della casa di riposo deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ed essere scelto preferibilmente fra gli assistenti sociali, i sociologi e gli psicologi. Puo' essere nominato direttore di una casa di riposo con meno di 40 posti letto anche un assistente geriatrico o un infermiere con esperienza di lavoro almeno biennale in casa di riposo o in servizi di aiuto domiciliare". 2. L'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' abrogato. 3. Il quarto comma dell'art. 21 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "Le entrate derivanti dalla maggiorazione vanno considerate tra le detrazioni da applicare per la determinazione della retta". 4. Nel secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, le parole "e al numero degli utenti" sono soppresse. 5. Il terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' abrogato. 6. Nell'ultimo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, le parole "corredata dal consuntivo dell'attivita' ammessa a finanziamento" sono soppresse. 7. Il secondo comma dell'art. 32 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "Per la liquidazione dei contributi o delle sovvenzioni di cui alla presente legge e' fatto obbligo alle istituzioni beneficiarie di presentare documentazione di spesa fino alla concorrenza del contributo o delle sovvenzioni concessi". 8. Il primo comma dell'art. 34 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'assistenza agli anziani, sentita la commissione di cui all'art. 17, puo' organizzare in proprio corsi e iniziative idonee alla preparazione, aggiornamento e qualificazione professionale di personale e amministratori dei servizi per anziani, nonche' alla sensibilizzazione ed informazione della popolazione sulla problematica del'anziano e dei servizi ad esso rivolti". 9. Il secondo comma dell'art. 34 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "La giunta provinciale puo' altresi', su proposta dell'assessore competente e sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 17, erogare contributi o sussidi ad istituzioni pubbliche o private che attuino iniziative idonee all'aggiornamento professionale del personale e degli amministratori dei servizi di assistenza agli anziani, nonche' all'informazione e alla sensibilizzazione della popolazione sulla problematica dell'anziano e dei servizi ad esso rivolti".