Art. 4.
       Modifiche alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
                        e successive modifiche
 
   1.  Il primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 30 ottobre
1973, n. 77, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
   "Il  direttore  della  casa  di riposo deve essere in possesso del
diploma di scuola media superiore ed  essere  scelto  preferibilmente
fra  gli assistenti sociali, i sociologi e gli psicologi. Puo' essere
nominato direttore di una casa di riposo con meno di 40  posti  letto
anche  un  assistente  geriatrico  o  un infermiere con esperienza di
lavoro almeno biennale in casa  di  riposo  o  in  servizi  di  aiuto
domiciliare".
   2.  L'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 30 ottobre
1973, n. 77, e successive modifiche, e' abrogato.
   3. Il quarto comma dell'art. 21 della legge provinciale 30 ottobre
1973, n. 77, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
   "Le entrate derivanti dalla maggiorazione vanno considerate tra le
detrazioni da applicare per la determinazione della retta".
   4.  Nel  secondo  comma  dell'art.  24  della legge provinciale 30
ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, le parole "e  al  numero
degli utenti" sono soppresse.
   5.  Il terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre
1973, n. 77, e successive modifiche, e' abrogato.
   6.  Nell'ultimo  comma  dell'art.  24  della  legge provinciale 30
ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, le parole "corredata dal
consuntivo dell'attivita' ammessa a finanziamento" sono soppresse.
   7.  Il  secondo  comma  dell'art.  32  della  legge provinciale 30
ottobre 1973, n.  77,  e  successive  modifiche,  e'  sostituito  dal
seguente:
   "Per  la  liquidazione  dei  contributi o delle sovvenzioni di cui
alla presente legge e' fatto obbligo alle istituzioni beneficiarie di
presentare   documentazione   di  spesa  fino  alla  concorrenza  del
contributo o delle sovvenzioni concessi".
   8.  Il primo comma dell'art. 34 della legge provinciale 30 ottobre
1973, n. 77, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
   "La  giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per
l'assistenza agli anziani, sentita la commissione di cui all'art. 17,
puo'   organizzare   in   proprio  corsi  e  iniziative  idonee  alla
preparazione,  aggiornamento  e   qualificazione   professionale   di
personale  e  amministratori  dei  servizi  per anziani, nonche' alla
sensibilizzazione   ed   informazione   della    popolazione    sulla
problematica del'anziano e dei servizi ad esso rivolti".
   9.  Il  secondo  comma  dell'art.  34  della  legge provinciale 30
ottobre 1973, n.  77,  e  successive  modifiche,  e'  sostituito  dal
seguente:
   "La  giunta  provinciale puo' altresi', su proposta dell'assessore
competente e sentito il parere della commissione di cui al precedente
art.  17,  erogare  contributi  o  sussidi ad istituzioni pubbliche o
private che attuino iniziative idonee all'aggiornamento professionale
del  personale  e degli amministratori dei servizi di assistenza agli
anziani, nonche'  all'informazione  e  alla  sensibilizzazione  della
popolazione  sulla  problematica  dell'anziano  e dei servizi ad esso
rivolti".