Art. 2.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art.  1 della legge regionale 10 agosto
1987, n. 22 e' sostituito dal seguente:
   "1.  La  Regione dispone l'erogazione di contributi straordinari a
favore dei familiari  di  cittadini  che  abbiano  perso  la  vita  o
risultino  dispersi a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in
Lombardia nei mesi di luglio e agosto 1987".
   2. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto
1987, n. 22 come  sostituito  dal  seguente  comma,  e'  aggiunto  il
seguente comma 1- bis:
   "1.-  bis I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati
a sostegno delle famiglie delle vittime il cui decesso  abbia  creato
situazioni  di  disagio  economico  ai familiari ed in proporzione al
danno subito".
   3.  al  terzo  comma  dell'art.  1 della legge regionale 10 agosto
1987, n. 22 dopo  la  parola  "provvede",  sono  aggiunte  le  parole
"sentita la commissione consiliare competente,".