Art. 2. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 22 e' sostituito dal seguente: "1. La Regione dispone l'erogazione di contributi straordinari a favore dei familiari di cittadini che abbiano perso la vita o risultino dispersi a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in Lombardia nei mesi di luglio e agosto 1987". 2. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 22 come sostituito dal seguente comma, e' aggiunto il seguente comma 1- bis: "1.- bis I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati a sostegno delle famiglie delle vittime il cui decesso abbia creato situazioni di disagio economico ai familiari ed in proporzione al danno subito". 3. al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 22 dopo la parola "provvede", sono aggiunte le parole "sentita la commissione consiliare competente,".