Art. 3. 1. La spesa autorizzata dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 22 e dal primo comma dell'art. 14 della L.C.R. n. 153 "Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale 1987/1989 con modifiche di leggi regionali - V provvedimento" approvata dal consiglio regionale il 29 ottobre 1987, puo' essere utilizzata per la finalita' di cui all'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 22 come modificato dal precedente art. 2.