Art. 3.
 
   1.  La  spesa  autorizzata dal primo comma dell'art. 2 della legge
regionale 10 agosto 1987, n. 22 e dal primo comma dell'art. 14  della
L.C.R.  n.  153  "Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale  1987/1989
con  modifiche  di  leggi  regionali - V provvedimento" approvata dal
consiglio regionale il 29 ottobre 1987, puo' essere utilizzata per la
finalita'  di cui all'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n.
22 come modificato dal precedente art. 2.