Art. 5. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 7 gennaio 1988 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 novembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 dicembre 1987 prot. n. 23002/2406).