Art. 5.
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entrata in  vigore
il  giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 7 gennaio 1988
 
                               TABACCI
 
  (Approvata  dal  consiglio  regionale  nella seduta del 26 novembre
1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del  28  dicembre
1987 prot. n. 23002/2406).