Art. 2. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 12 gennaio 1988 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 dicembre 1987 prot. n. 22702/41).