Art. 2.
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entrata in  vigore
il  giorno  stesso  della  sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 12 gennaio 1988
 
                               TABACCI
 
  (Approvata  dal  consiglio  regionale  nella seduta del 22 dicembre
1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del  28  dicembre
1987 prot. n. 22702/41).