Art. 10.
           Spese di funzionamento della commissione tecnica
 
   1.  Ai componenti della commissione tecnica regionale, compreso il
segretario  di  cui  al  precedente  art.  8,  sono  corrisposti   le
indennita' e i rimborsi spese nella misura prevista dall'art. 2 della
legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 concernente "Norme in materia
di  indennita'  ai  componenti  di  commissioni,  comitati  o collegi
comunque denominati", ove cio' sia consentito dalla  normativa  degli
ordinamenti di appartenenza dei singoli componenti; tali indennita' e
rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta, e per non piu'  di  una
seduta al giorno, senza la limitazione annua di sedute prevista dallo
stesso art. 2.