Art. 10. Spese di funzionamento della commissione tecnica 1. Ai componenti della commissione tecnica regionale, compreso il segretario di cui al precedente art. 8, sono corrisposti le indennita' e i rimborsi spese nella misura prevista dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 concernente "Norme in materia di indennita' ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati", ove cio' sia consentito dalla normativa degli ordinamenti di appartenenza dei singoli componenti; tali indennita' e rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta, e per non piu' di una seduta al giorno, senza la limitazione annua di sedute prevista dallo stesso art. 2.