Art. 11. Modalita' di pagamento delle imprese fornitrici di presidi 1. Nel rispetto dei prezzi fissati dal nomenclatore tariffario di cui al decreto ministeriale 11 luglio 1986 e successive modificazioni, le imprese abilitate ai sensi del precedente art. 6 presentano all'U.S.S.L. di appartenenza dell'assistito fattura unica mensile con allegata l'autorizzazione e la dichiarazione di ricevuta dell'assistito stesso e gli estremi della spedizione per i presidi non consegnati direttamente. 2. L'autorizzazione di cui al precedente primo comma deve essere redatta su apposito modello accompagnato dal preventivo dell'azienda. 3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dalla U.S.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice procedera' alla fatturazione della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini: a) 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova; b) 80% (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova che necessitano del modello di gesso o materiale sintetico; c) 100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna. 4. Prima di procedere alla fatturazione, l'azienda fornitrice provvede a dare comunicazione alla U.S.S.L. di competenza dell'impossibilita' della prova o della consegna del presidio. L'U.S.S.L. di competenza provvede, entro 20 giorni, alla verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procede alla fatturazione nei termini indicati al precedente terzo comma, e per gli apparecchi pronti per la consegna, provvede all'invio degli stessi alla U.S.S.L. di competenza. 5. La U.S.S.L. di competenza provvede al relativo saldo entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, redatta in conformita' ai presidi collaudati. 6. Per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al precedente quarto comma, e' riconosciuto alle aziende un interesse di mora corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.