Art. 11.
      Modalita' di pagamento delle imprese fornitrici di presidi
 
   1.  Nel rispetto dei prezzi fissati dal nomenclatore tariffario di
cui  al  decreto   ministeriale   11   luglio   1986   e   successive
modificazioni,  le  imprese  abilitate ai sensi del precedente art. 6
presentano all'U.S.S.L. di appartenenza dell'assistito fattura  unica
mensile  con allegata l'autorizzazione e la dichiarazione di ricevuta
dell'assistito stesso e gli estremi della spedizione  per  i  presidi
non consegnati direttamente.
   2.  L'autorizzazione  di cui al precedente primo comma deve essere
redatta su apposito modello accompagnato dal preventivo dell'azienda.
   3.  Nel  caso  in  cui,  per  qualsiasi  ragione,  l'invalido  sia
impossibilitato a ritirare un presidio la  cui  fornitura  sia  stata
regolarmente  autorizzata  dalla  U.S.S.L.  di  competenza, l'azienda
fornitrice procedera' alla fatturazione della fornitura  anche  senza
la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini:
     a) 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura
per i presidi pronti per la prova;
     b)  80%  (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura
per i presidi pronti per la prova  che  necessitano  del  modello  di
gesso o materiale sintetico;
     c)  100%  (cento  per cento) dell'importo totale della fornitura
per i presidi pronti per la consegna.
   4.  Prima  di  procedere  alla  fatturazione, l'azienda fornitrice
provvede  a  dare   comunicazione   alla   U.S.S.L.   di   competenza
dell'impossibilita'  della  prova  o  della  consegna  del  presidio.
L'U.S.S.L. di competenza provvede, entro 20 giorni, alla verifica del
presidio.  Trascorso  tale  termine,  anche senza che la verifica sia
stata effettuata, l'azienda fornitrice procede alla fatturazione  nei
termini  indicati  al  precedente  terzo  comma, e per gli apparecchi
pronti per la consegna, provvede all'invio degli stessi alla U.S.S.L.
di competenza.
   5.  La  U.S.S.L.  di  competenza  provvede al relativo saldo entro
novanta giorni dal ricevimento della fattura, redatta in  conformita'
ai presidi collaudati.
   6. Per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al
precedente quarto comma, e' riconosciuto alle aziende un interesse di
mora  corrispondente  al  tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre
punti.