Art. 13.
                             Informazione
 
   1.  La giunta regionale provvede, mediante apposite pubblicazioni,
a diffondere informazioni  di  semplice  e  chiara  lettura  circa  i
diritti degli utenti delle prestazioni proteiche.
   2. Gli utenti hanno diritto ad essere informati direttamente dalle
imprese  iscritte  nell'elenco  regionale  che   forniscono   presidi
personalizzati  o  predisposti,  delle  qualificazioni  professionali
degli addetti alla fornitura.
   3.  Nei  locali  delle imprese iscritte nell'elenco regionale deve
essere apposta, ben in vista, una tabella recante i  dati  anagrafici
ed  i  requisiti  professionali  degli  addetti  di cui al precedente
secondo comma.