Art. 13. Informazione 1. La giunta regionale provvede, mediante apposite pubblicazioni, a diffondere informazioni di semplice e chiara lettura circa i diritti degli utenti delle prestazioni proteiche. 2. Gli utenti hanno diritto ad essere informati direttamente dalle imprese iscritte nell'elenco regionale che forniscono presidi personalizzati o predisposti, delle qualificazioni professionali degli addetti alla fornitura. 3. Nei locali delle imprese iscritte nell'elenco regionale deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante i dati anagrafici ed i requisiti professionali degli addetti di cui al precedente secondo comma.