Art. 15.
                               Urgenza
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in
vigore  il  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della regione Lombardia.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
   Milano, addi' 13 febbraio 1988
 
                               TABACCI
 
   (Approvata  dal  comitato  regionale  nella seduta del 23 dicembre
1987 e vistata dal commissario del Governo con nota  del  6  febbraio
1988 prot. n. 20802/252).