Art. 15. Urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 13 febbraio 1988 TABACCI (Approvata dal comitato regionale nella seduta del 23 dicembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 febbraio 1988 prot. n. 20802/252).